Art. 4.
(Competenza per territorio).

      1. I tribunali tributari e le corti d'appello tributarie sono competenti per le cause proposte nei confronti degli uffici delle agenzie fiscali o dell'ente previdenziale ovvero degli enti locali o regionali ovvero degli agenti della riscossione, anche per delega, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti del centro operativo di

 

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Pescara e di Venezia dell'Agenzia delle entrate è sempre competente il tribunale tributario nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 2.
      2. Nel giudizio conseguente al diniego, espresso o tacito, del rimborso effettuato dal centro operativo di Pescara a seguito della richiesta di un contribuente non residente, il tribunale tributario competente per territorio è quello di Pescara.
      3. Le corti d'appello tributarie, e le relative sezioni staccate, sono competenti per le impugnazioni avverso le sentenze dei tribunali tributari che hanno sede nella loro circoscrizione.